FLC CGIL – Assenze per visite mediche, terapie e visite specialistiche
Nella sentenza del T.A.R. del 17 aprile scorso si affermano alcuni punti molto importanti:
- i permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo (motivi personali o di famiglia), così come i permessi brevi o le ferie, non vanno obbligatoriamente utilizzati (come affermato nella circolare 2/14) per giustificare assenze che hanno a che fare con la prevenzione della salute o con la malattia;
- questi permessi per visite mediche, quando non sono direttamente riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto sancito dalla legge;
- la sede legittima per regolare la materia è quella contrattuale, così come riconosciuto implicitamente dallo stesso atto d’indirizzo emanato dal Dipartimento della funzione Pubblica all’Aran.
Comunicato FLC CGIL_8 maggio 2015